Reiki e normative legislative


DAL QUOTIDIANO "ITALIA OGGI" DEL 22/09/2015 (Grazie a Chiara Grandi per l'invio)
Ricevo dalla presidente Komyo Reiki Italia, Chiara Grandi, la seguente notizia, con articolo sotto:

Sul quotidiano ItaliaOggi è stata pubblicata una notizia che riguarda coloro che intendono occuparsi pofessionalmente dlella pratica ReiKi (parlo di ReiKi applicato in quanto l'insegnamento non richiede nessun requisito).

Come noto, la CCIA di Brescia aveva assunto una interessante posizione ovvero quella di ammettere la pratica del ReiKi proprio in quanto NON regolata - quindi non limitata - da specifiche normative e quindi astrattamente "non vietata", una posizione importante che evidentemente anticiapva già al tempo l'ettuale risoluzione.

Ora è uscita una Risoluzione (quindi non una norma imperativa ma una linea di condotta a cui le Ccia possono far riferimento in assenza di una normativa più forte) del Ministero per lo Sviluppo Economico che sostiene che quei centri in cui non si pratica massaggio fisico di natura estetica ma un massaggio volto ad un...
(testuale) ... "più generico mantenimento di una naturale condizione di benessere, in assenza di specifiche disposizioni legislative, non devono essere sottoposte a specifiche restrizioni dell'esercizio, quali, ad esempio, il possesso del titolo abilitante alla professione di estetista"

Riferimento: MiSe 08/06/2015 Nr. 85939
Quindi se a qualcuno interessa, facendo riferimento a questa risoluzione MiSe, è possibile richiedere l'iscrizione in CCIA come centro ReiKi, fatto salvo che ovviamente va da sè che l'iscrizione in CCIA comporta necessariamente anche l'iscrizione all'Inps Artigiani.

La direzione
Komyo Reiki kai Italia







Aggiungo:
Risoluzione n. 85939 dell’8 giugno 2015 - Attività di massaggi rivolti al benessere della persona
La risoluzione n. 85939 dell’8 giugno 2015 reca chiarimenti in merito all’attività di massaggi rivolti al benessere della persona.
Nello specifico ribadisce che le attività di massaggi non riconducibili a quelle aventi finalità terapeutiche né a quelle eseguite sulla superficie del corpo umano, con lo scopo esclusivo o prevalente di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti e, invece, finalizzate al più generico mantenimento di una naturale condizione di “benessere”, in assenza di specifiche disposizioni legislative, non devono essere sottoposte a specifiche restrizioni all’esercizio, quali, ad esempio, il possesso del titolo abilitante alla professione di estetista, fatti salvi, in ogni caso, il rispetto delle generali norme igienico-sanitarie applicabili nonché ogni eventuale profilo demandato alle disposizioni regionali o comunali.






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